La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il primo gennaio del 1948, si definisce "rigida" perché non può essere modificata attraverso l'ordinario procedimento legislativo seguito dalle Camere per l'approvazione delle leggi. Quindi, una "qualsiasi" legge del Parlamento non ha la forza sufficiente per abrogare, sostituire o modificare una norma costituzionale né per derogare ad essa.
Tuttavia ciò non significa che la Costituzione sia immodificabile. Al contrario, l'
art. 138 Cost. prevede la possibilità di una revisione del testo costituzionale attraverso un procedimento legislativo particolarmente complesso che viene definito "aggravato" (aggravato rispetto a quello seguito per approvare le leggi ordinarie). Tale procedimento prevede una doppia lettura da parte di ciascuna Camera ed il raggiungimento di maggioranze più elevate rispetto alla maggioranza semplice necessaria per approvare una legge ordinaria. Inoltre, l'art. 138 prevede la possibilità che, nell'ambito dell'iter di revisione costituzionale, si inserisca anche una consultazione referendaria.