Possibile approfondimento storico o relativo a documenti di archivio:
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 sulla scelta tra Monarchia e Repubblica. Documenti d’archivio sui risultati del voto e sulle contestazioni nel conteggio delle schede (Quotidiani). Il dibattito in Assemblea costituente che condusse all’art. 139.



Possibile approfondimento di interesse
per gli studenti:

Monitoriamo insieme l’iter parlamentare del disegno
di legge costituzionale n… in tema di …..
(federalismo ecc) presentato dal Governo in data…
A breve il Governo dovrebbe presentare un disegno di legge costituzionale per la revisione di alcuni articoli
della Parte seconda della Costituzione.

Attraverso una serie di link con il sito di Camera/Senato gli studenti potrebbero monitorare settimanalmente le attività parlamentari relative alla discussione, presentazione emendamenti ecc. del disegno di legge.


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La Costituzione repubblicana non è immodificabile:
la revisione costituzionale ed i suoi limiti.

I limiti alla revisione costituzionale

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La Costituzione repubblicana, dunque, è modificabile. Ma vi sono dei limiti a tale possibilità di revisione.
L'unico limite alla revisione espressamente previsto dalla stessa Costituzione è quello contemplato dall'art. 139 Cost.in base al quale "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". L'Assemblea costituente inserì tale previsione per sottolineare la scelta irrevocabile compiuta dai cittadini italiani con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, finalizzato alla scelta tra Monarchia e Repubblica.
Tuttavia, non è questo l'unico limite alla revisione della Costituzione.
La dottrina e la giurisprudenza hanno infatti individuato ulteriori limiti alla revisione, i cosiddetti limiti impliciti, desumibili dall'interpretazione della Carta costituzionale. A tale proposito la Corte costituzionale (nella sentenza n. 1146 del 1988) ha affermato che le leggi di revisione costituzionale (al pari di altre fonti del diritto abilitate a derogare alla Costituzione, come i Patti lateranensi ai sensi dell'art. 7 Cost.), non possono modificare i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" ed i "diritti inalienabili della persona umana". Quest'ultima espressione deve intendersi riferita ai diritti dell'uomo qualificati "inviolabili" dalla stessa Costituzione (v. in particolare l'art. 2 Cost., nonché gli artt. 13, 14, 15 e 24 Cost., dedicati, rispettivamente, al riconoscimento della libertà personale, della libertà di domicilio, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ed al diritto di difesa).

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Roma, 16 settembre 2008



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