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Libertą di manifestazione del proprio pensiero e libertą di comunicazione: le garanzie ed i limiti stabiliti dalla Costituzione.
Le nuove forme di comunicazione. Il caso delle chat-lines
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È pacificamente riconosciuta, invece, la natura di corrispondenza alle comunicazioni effettuate tramite telefax o per via telematica (ad esempio, ad un indirizzo specifico di posta elettronica).
Internet, tuttavia, rappresenta un universo a sé, date le infinite possibilità di comunicazione e manifestazione del pensiero che offre. Bisogna, dunque, analizzare le singole fattispecie per tentare di ascriverle, di volta in volta, alle categorie della comunicazione o della diffusione del pensiero.
Un caso interessante e dai confini spesso labili è quello delle chat-lines.
L’obiettivo di tale nuova forma di espressione del pensiero dovrebbe essere quello di mettere in contatto persone di ogni parte del mondo che condividono il desiderio di conversare on-line.
Possono essere distinte diverse ipotesi. Può accadere, ad esempio, che un utente acceda ad una chat per la prima volta, presentandosi e salutando tutti indistintamente.
Fino a questo momento non esiste un destinatario determinato, e soprattutto i messaggi espressi non hanno carattere personale. In questa fase iniziale, qualunque sia il contenuto dei messaggi inseriti nella rete (una presentazione, uno sfogo, un commento su un fatto oggetto di discussione da parte di altri internauti…), il chatter sta manifestando il proprio pensiero, per farsi conoscere ed attirare l’attenzione di qualcuno.
Ma nel momento in cui un altro utente risponde al nuovo arrivato ed inizia uno scambio di messaggi tra i due (o più) inizia una “comunicazione” ed i pensieri saranno modulati in relazione al solo interlocutore.
Tuttavia, in questa fase, è ancora una comunicazione aperta, nel senso che, pur essendoci interlocutori determinati, i messaggi sono leggibili da tutte le altre persone presenti in chat.
Quindi, il mezzo utilizzato rimane il medesimo, così come tutte le caratteristiche esteriori del messaggio. Ciò che cambia è il destinatario della comunicazione: dalla comunità indistinta di persone collegate alla chat-line si passa ad interloquire con uno o più soggetti determinati.
Il problema che si potrebbe porre riguarda la possibilità degli altri utenti di intromettersi nella comunicazione instaurata tra determinati soggetti. La situazione potrebbe esser paragonata ad una chiacchierata tra amici in un luogo affollato: hanno gli altri il diritto di intervenire in una conversazione a due? In questo caso la risposta dovrebbe ritenersi negativa in quanto dovrebbe comunque presumersi il carattere personale, anche se non propriamente segreto, della conversazione.
Nel caso della chat, invece, data la particolarità del mezzo e delle sue finalità, la presunzione è contraria. È, cioè, ipotizzabile che non vi sia alcun intento di segretezza, dato che il momentaneo interlocutore è quasi casuale. Di regola, infatti, nelle chat si instaura un rapporto comunicativo con la prima persona che risponde al messaggio di presentazione, il che induce a pensare che la comunicazione è estensibile ad altri soggetti che vogliano parteciparvi.
Inoltre, le chat-lines offrono generalmente un apposito strumento per chi volesse intrattenere comunicazioni segrete: si sta parlando delle c.d. “dark-rooms”, ovvero pagine web collegate alla chat-lines nelle quali è possibile limitare l’accesso alle sole persone con cui si desidera interagire.
In questo caso, la comunicazione da aperta diventa chiusa e, soprattutto, segreta.
Come si può notare, nonostante il mezzo utilizzato rimanga sempre il medesimo (il computer), è possibile instaurare, anche con i medesimi interlocutori, una comunicazione aperta o chiusa; ma è anche possibile semplicemente diffondere il proprio pensiero.

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Il progetto Lezioni di Costituzione: Obiettivi e partecipanti
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