Possibile approfondimento di interesse per gli studenti:
Analizza nel dettaglio l’art. 5 della Costituzione.
Tale disposizione fa riferimento a due concetti differenti: l’autonomia e il decentramento amministrativo
Il decentramento amministrativo è una modalità di organizzazione e distribuzione delle funzioni amministrative all’interno dello stesso soggetto istituzionale (lo Stato). Quindi lo Stato decide di svolgere alcuni compiti (statali) attraverso uffici e strutture (dipendenti dallo Stato) dislocati in tutto il territorio nazionale, evitando di accentrare tali compiti in un unico ufficio/struttura centrale.
L’autonomia è invece molto di più: consente all’ente territoriale di selezionare gli interessi da soddisfare, di individuare le finalità da perseguire e di darsi conseguentemente delle regole. L’ente autonomo è pertanto dotato di un potere normativo: ad esempio, il Comune adotta un proprio statuto e propri regolamenti, al pari delle Province. E gli organi di tali enti (il consiglio comunale ed il Sindaco, il consiglio provinciale e il presidente della Provincia) hanno natura elettiva, cioè sono scelti dai cittadini e quindi rappresentano le comunità sottostanti.
Analogamente accade per le Regioni: ma in tal caso si attribuiscono a tali enti alcuni poteri ancora più rilevanti ed in particolare quello, già ricordato, di approvare delle vere e proprie leggi, realizzando il cosiddetto “policentrismo legislativo” (tanti “centri” di produzione legislativa, corrispondenti alle Regioni). (Vedi percorso di approfondimento n.1 - Le elezioni regionali - www.lezionidicostituzione.it)



Per saperne di più:

Quanti sono i Comuni italiani? Categoria:Comuni_Italia
E le Province? Categoria:Province_Italia Conosci la tua Provincia: www.provincia.cuneo.it/
Per conoscere l'attività del Comune di Cuneo e monitorare le decisioni adottate dagli organi comunali: www.comune.cuneo.it/.
Per il Comune di Mondovì, www.comune.mondovi.cn.it/

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L'Italia è uno Stato regionale: i rapporti tra lo Stato e le Regioni dopo la riforma costituzionale del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione.

Unità della Repubblica e pluralismo delle autonomie locali.

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La Costituzione repubblicana ha innovato profondamente la forma di Stato dell’Italia anche sotto il profilo dell’articolazione territoriale del potere di governo.
Infatti, pur ribadendo l’unitarietà dello Stato italiano, ha riconosciuto ad alcuni enti esponenziali di gruppi sociali riferiti ad un particolare territorio (i Comuni, le Province e le Regioni: tutti enti territoriali) ampi spazi di autonomia, di natura non soltanto amministrativa ma anche normativa. In particolare, ha attribuito ad enti sub-statali di nuova istituzione – le Regioni, appunto – il potere legislativo: il potere, cioè, di adottare in alcune materie vere e proprie leggi (le leggi regionali), ponendo fine al cosiddetto “monopolio legislativo” fino ad allora spettante al Parlamento nazionale.
L’art. 5 della Costituzione enuncia il pluralismo autonomistico tra i principi fondamentali, accanto a quello dell’unità ed indivisibilità della Repubblica. Ciò significa, da un lato, che il riconoscimento di autonomia agli enti territoriali non deve pregiudicare l’unità dello Stato italiano e che pertanto le Regioni, le Province ed i Comuni sono chiamati ad operare nell’ambito di una cornice istituzionale ed ordinamentale unitaria; dall’altro, che l’unità della Repubblica non deve soffocare il pluralismo delle autonomie territoriali e quindi l’ordinamento statale complessivo deve “alimentarsi” anche attraverso la differenziazione delle scelte operate a livello locale (ovviamente nelle forme e con gli strumenti che la stessa Costituzione prevede).

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