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L'Italia è uno Stato regionale: i rapporti tra lo Stato e le Regioni dopo la riforma costituzionale del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione.
Gli statuti delle Regioni ordinarie.
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Come già accennato, gli Statuti delle regioni ordinarie non si occupano delle competenze degli enti regionali (a differenza degli Statuti speciali, che invece definiscono anche le competenze di ciascuna Regione speciale). Ai sensi dell’art. 123 Cost. gli statuti ordinari hanno ad oggetto la forma di governo regionale e l’organizzazione della Regione; disciplinano altresì l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi ed atti amministrativi regionali nonché le forme di pubblicazione degli atti normativi della Regione.
Il procedimento per l’approvazione degli statuti ordinari è particolarmente complesso (sulla falsariga di quello previsto per le leggi costituzionali dall’art. 138 Cost.): infatti è necessaria una doppia approvazione da parte del Consiglio regionale con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Vi è anche la possibilità che lo statuto regionale, dopo essere stato approvato dal Consiglio, sia sottoposto a referendum popolare (se entro tre mesi ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o una minoranza qualificata di consiglieri regionali).

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Il progetto Lezioni di Costituzione: Obiettivi e partecipanti
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